CLAUSOLA SOCIALE NEGLI APPALTI. LE LINEE GUIDA DELL’ANAC

L’applicazione delle clausole sociali negli appalti dopo le linee guida dell’ANAC (l’Autorità Nazionale Anticorruzione) con la delibera 114 del 13 febbraio 2019

Un tema di grande impatto nell’ambito degli appalti è quello delle clausole sociali.
Recentemente sul tema, è intervenuta l’ANAC (l’Autorità Nazionale Anticorruzione) con la delibera 114 del 13 febbraio 2019 per precisare alcuni aspetti relativi al delicato equilibrio tra la necessità di garantire l’occupazione e l’altrettanto importante libertà organizzativa delle imprese.
Tali linee guida entreranno in vigore ai primi di marzo 2019.

 

Ai sensi dell’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici le stazioni appaltanti inseriscono, nella lex specialis di gara, comunque denominata, specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.
La disciplina recata dall’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici si applica agli affidamenti di appalti e concessioni di lavori e di servizi diversi da quelli di natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera.

E’ importante anche precisare che le stazioni appaltanti possono prevedere la clausola sociale anche in appalti non ad alta intensità di manodopera, con esclusione (oltre ai servizi di natura intellettuale): degli appalti di fornitura e degli appalti di natura occasionale.
Laddove l’oggetto del contratto comprenda in modo scindibile sia prestazioni afferenti adattività assoggettate all’obbligo di previsione della clausola sociale, sia prestazioni nonsoggette a tale obbligo, la clausola sociale si applica limitatamente alle attività ricadentinell’obbligo di previsione della clausola sociale.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, le clausole sociali possono essere previste anche negli affidamenti sotto soglia.
Ora, fatta questa premessa, l’ANAC ritiene che la legittimità delle clausole sociali, sussista soltanto se l’oggetto del contratto d’appalto sia assimilabile oggettivamente a quello preesistente.

Laddove invece, esista un’oggettiva e rilevante incompatibilità tra il precedente contratto e quello da attivare, tale clausola non può essere inserita.
Un altro importante aspetto evidenziato dall’ANAC, riguarda l’applicazione della clausola sociale.
Essa, infatti non può comportare un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, essendo preminente la necessità di armonizzare tale obbligo con l’organizzazione aziendale del nuovo affidatario.

Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo soggetto incaricato.
Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l’obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici).

Merita inoltre di essere sottolineato che l’ANAC, allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, ha specificato come la stazione appaltante debba indicare gli elementi rilevanti per la formulazione dell’offerta nel rispetto della clausola sociale, in particolare i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali:

  • numero di unità
    monte ore
    CCNL applicato dall’attuale appaltatore
    qualifica
    livelli retributivi
    scatti di anzianità
    sede di lavoro
    eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68,
    ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

Altri due aspetti che meritano di essere evidenziati riguardano: gli obblighi della stazione appaltante e la rilevanza del CCNL da applicare in caso di sovrapposizione di norme.
Per quanto riguarda il primo aspetto, la stazione appaltante prevede, nella documentazione di gara, che il concorrente alleghi all’offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa.
Infine, l’ANAC ricorda che la non accettazione della clausola sociale comporta l’esclusione da una gara, tuttavia l’esclusione, viceversa, non è fondata nell’ipotesi in cui l’operatore economico manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione imprenditoriale, che è cosa diversa dal suo inadempimento successivo che può invece determinare la risoluzione oltre che l’obbligo di corrispondere delle penali commisurate alla gravità della violazione.

18.03.2019 – CLAUSOLA SOCIALE NEGLI APPALTI. LE LINEE GUIDA DELL’ANAC © riproduzione riservata dello Studio GF LEGAL STP