
IMPRESA FAMILIARE. ASPETTI GIUSLAVORISTICI E PREVIDENZIALI
In occasione del convegno “La famiglia, impresa di economia comune“, svoltosi a Cava de’ Tirreni il 22 marzo 2019, l’avvocato Mario Fusani è stato invitato ad esprorre gli aspetti giuslavoristici e previdenziali correlati all’impresa familiare.
L’occasione ha dato modo di presentare una panoramica generale, di seguito, riportiamo un approfondimento sul tema trattato.
Il sistema produttivo italiano, come noto è caratterizzato dalla presenza di un numero elevato di imprese di piccolissime dimensioni ed una specializzazione relativa nell’industria manifatturiera.
In Italia circa il 90% delle imprese sono di tipo familiare e si tratta di imprese in cui la famiglia è profondamente coinvolta nell’attività d’impresa: nel 26% dei casi i familiari ricoprono ruoli manageriali; nel 45% dei casi curano gli aspetti produttivi; nel 55% dei casi si occupano degli aspetti commerciali; e in cui l’imprenditore si occupa prevalentemente della gestione nel 70% dei casi; cura gli aspetti produttivi nel 27%; cura gli aspetti commerciali nel 35%.
Nonostante la norma sull’impresa familiare (Articolo 230 bis c.c.) definisca le modalità con cui un familiare possa lavorare presso la propria impresa, sono ancora molteplici i dubbi tra gli addetti del settore su come deve essere regolamentato da un punto di vista giuslavoristico: se con un vero e proprio lavoro subordinato o con una semplice un’attività lavorativa a titolo gratuito con partecipazione agli utili, come previsto dalla suddetta norma.
IN QUESTO ARTICOLO:
- La norma: Articolo 230 bis c.c. – Impresa familiare
- Aspetti Giuslavoristici
- Aspetti Previdenziali
- Alcune sentenze
- Impresa Familiare Agricola
1) LA NORMA: Articolo 230 bis c.c. – Impresa familiare
Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell’azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull’azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell’art. 732.
Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.
2) ASPETTI GIUSLAVORISTICI
Sull’espressione: “Salvo che sia configurabile un diverso rapporto“, vi sono due interessanti interpretazioni:
- Per alcuni, andrebbe letto come espressione di volontà del legislatore di approntare una tutela minima al lavoro svolto nella famiglia economicamente organizzata, allorché non sia prevista altra forma di rapporto di lavoro.
- Secondo un’altra interpretazione, l’impresa familiare avrebbe carattere “residuale o suppletivo”, in quanto sarebbe da ritenersi preclusa qualora sia configurabile un diverso rapporto fra il titolare e i propri familiari, rispetto a quello tassativamente previsto dall’art.230-bis c.c. (ad es. rapporto di lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, associazione in partecipazione, di natura societaria etc). Presupposto comunque imprescindibile per l’applicazione dell’art.230-bis c.c. è l’esistenza di un’impresa, nel significato tecnico di cui all’art.2082 c.c., di qualsiasi tipo, a prescindere dalle dimensioni o dell’oggetto: agricola, commerciale, artigianale etc.
Per ciò che riguarda il lavoro domestico sono inoltre previste due ipotesi:
- Il familiare presta la propria attività in modo continuativo nell’impresa familiare;
- il familiare che presta la propria attività non nell’impresa, ma nella famiglia (ad es. svolgendo lavori domestici); anche in quest’ultimo caso egli ha diritto al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia, e partecipa agli incrementi d’azienda, nonché all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, purché correlato e finalizzato alla gestione dell’impresa.
Per la Cassazione (Cass. 19 luglio 1996, n. 6505), non può riconoscersi l’esistenza in concreto di tale istituto quando i rapporti intervenuti tra i componenti della famiglia e manifestati in un’attività economica produttiva, svolta con la partecipazione di tutti, trovino il loro fondamento in un diverso specifico rapporto negoziale (nella specie, società di fatto).
Il rapporto di lavoro gratuito
- – Ogni attività lavorativa si presume resa a titolo oneroso, salvo che si dimostri una finalità di solidarietà in luogo di quella spiccatamente lucrativa. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, il lavoro prestato in ambito familiare può presumersi a titolo gratuito per il solo fatto che il fruitore sia uno stretto congiunto.
Al di fuori dell’impresa familiare, il rapporto di lavoro si presume gratuito in presenza di un vincolo politico, ideale o religioso.
La prova della onerosità della prestazione ricade, pertanto, su chi intenda eccepire la natura gratuita della stessa Cass. Civ., Sez. Lav., n. 1833/2009.
Il lavoro può, dunque, ritenersi reso a titolo gratuito allorquando difetti l’animus contrahendi, ovvero sia reso affectionis vel benevolentiae causa.
- – La prestazione si presume resa a titolo gratuito in presenza di un rapporto tra coniugi o di un vincolo tra parenti e affini fino al sesto grado o di una convivenza tra datore di lavoro e lavoratore.
In linea di massima, nel caso in cui i soggetti del rapporto di lavoro siano conviventi le relazioni di affetti familiari di parentela e di interessi tra essi esistenti giustifica la presunzione di gratuità, mentre, nell’ipotesi di soggetti non conviventi sotto lo stesso tetto, ma appartenenti a nuclei familiari distinti ed autonomi, tale presunzione cede il passo a quella di normale onerosità del rapporto superabile con la dimostrata sussistenza di sicuri elementi contrari.
La collaborazione familiare deve essere prestata:
- – In maniera continuativa nel senso che deve essere regolare, costante nel tempo, anche senza l’osservanza di orari predeterminati sebbene non possa ritenersi partecipe dell’impresa familiare colui che svolge prestazioni di lavoro saltuarie o occasionali.
- – La collaborazione continuata non deve essere però esclusiva, nel senso che la collaborazione del familiare ben potrebbe anche non essere full-time, potendo svolgere anche altre attività.
- – L’impegno nell’impresa familiare deve essere preponderante perché il legislatore, avendo attribuito al familiare come primo diritto quello al mantenimento, avrebbe richiesto un impegno maggiore rispetto a quello profuso altrove.
- – Non è obbligatoria la convivenza tra familiari, l’art.230-bis c.c., infatti, nulla dice sul punto.
Sono escluse dall’impresa familiare le prestazioni rese:
- – Al di fuori di attività imprenditoriali (esempio: liberi professionisti);
- – Senza continuità, ossia in maniera saltuaria o occasionale, pure nell’esercizio di impresa
3) ASPETTI PREVIDENZIALI
I titolari, in generale, sono iscrivibili nell’apposita gestione speciale per i lavoratori autonomi nei seguenti casi:
- – Imprenditore artigiano, ai sensi della L. n.463/59 (di seguito legge sull’artigianato), che estende l’assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia ai titolari di imprese artigiane (art.1).
- – Imprenditore commerciale, in forza della L. n.662/96.
- – A decorrere dal 1° gennaio 1997 devono essere assicurati tutti i parenti e gli affini entro il 3° grado che prestano la loro opera con carattere di abitualità e prevalenza nell’impresa commerciale, sempreché per tale attività non siano soggetti all’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Assicurazione INAIL
L’assicurazione INAIL è obbligatoria. Il T.U. n.1124/65 prevede, all’art.4, co.1, n.6, la tutela dei seguenti soggetti: il coniuge; i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti; gli affini; gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, e anche non manuale ove si tratti di sovrintendenti.
Sicurezza sul lavoro
Per la prima volta, con il D.Lgs. n.81/08 (T.U. sicurezza) i collaboratori familiari dell’impresa familiare hanno accesso alle norme in materia di prevenzione sulla base di una previsione diretta ed esplicita.
4) ALCUNE SENTENZE
1) Corte di Cassazione, Sezione L civile Sentenza 18 ottobre 2005, n. 20157
Il carattere residuale dell’impresa familiare, quale risultante dall’incipit della disposizione che l’ha introdotta in occasione della riforma del diritto di famiglia, mira proprio a coprire tutte quelle situazioni di apporto lavorativo all’impresa del congiunto, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo, che rientrino nell’archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, con l’effetto di confinare in un’area ben limitata, quella del lavoro familiare gratuito.
Sicché, ove un’attività lavorativa sia stata svolta nell’ambito dell’impresa ed un corrispettivo sia stato erogato dal titolare, il giudice di merito dovrà valutare le risultanze di causa per scriminare la fattispecie del lavoro subordinato e quella della compartecipazione all’impresa familiare; ma non può più avere ingresso alcuna causa gratuita della prestazione lavorativa per ragioni di solidarietà familiare.
2) Tribunale Firenze, Sezione L civile, Sentenza 26 luglio 2017, n. 706
In tema di impresa familiare, i partecipanti possono richiedere la liquidazione della quota di partecipazione loro spettante, ma non possono rivendicare una quota della titolarità dei beni ricompresi nell’impresa medesima. Alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ovvero in caso di alienazione dell’azienda, il partecipante ha un mero diritto di credito corrispondente al valore della sua quota di partecipazione, determinata sulla base degli utili non ripartiti a quel momento, nonché dell’accrescimento, a tale data, della produttività dell’impresa, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. La quota di partecipazione può essere liquidata in danaro ed il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
3) Corte di Cassazione, Sezione 6 L civile Ordinanza 27 febbraio 2018, n. 4535
Deve riconoscersi la natura di rapporto di lavoro subordinato alla prestazione resa dalla sorella nell’attività di titolarità del fratello quando accompagnata dalle seguenti circostanze:
la presenza costante, l’osservanza di un orario coincidente con l’apertura al pubblico dell’attività commerciale – entrambe modalità tali da prefigurare, piuttosto che una partecipazione all’attività dettata da motivi di assistenza familiare legati alla condizione personale, il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell’organizzazione dell’attività stessa, al medesimo facente capo, dell’apporto della prestazione dalla stessa resa – nonché la corresponsione di un compenso a cadenze fisse, anch’essa maggiormente compatibile con la logica del corrispettivo della prestazione, piuttosto che con la destinazione alla copertura di contingenti e dunque variabili esigenze di vita, riconducibili alla nozione elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte di elemento sintomatico della subordinazione.
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Contenente un aggiornamento con la
l’Ordinanza n. 20904 del 30 settembre 2020 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile
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25.03.2019 – IMPRESA FAMILIARE. ASPETTI GIUSLAVORISTICI E PREVIDENZIALI © riproduzione riservata dello Studio GF LEGAL STP