TRASFORMAZIONE CONTRATTO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO NELLO SPETTACOLO. LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N.26604/2019
La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 26604/2019, è stata interpellata in merito ad un ricorso presentato da dipendente di impresa radiotelevisiva assunto con contratto a termine per il riconoscimento di un contratto a tempo indeterminato.
La sentenza del Tribunale di Roma aveva accolto il ricorso presentato dalla dipendente dichiarando la nullità del termine apposto al contratto di lavoro obbligando la parte resistente alla conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non ritenendo soddisfacente la motivazione dell’impresa radiotelevisiva secondo cui la scelta del contratto a termine era connessa alla realizzazione di un programma, indicato nel contratto stesso, e di una stagione televisiva a cui il lavoratore sarebbe stato addetto.
A seguito del ricorso, presentato dall’impresa radiotelevisiva alla sentenza di primo grado, anche la Corte d’Appello di Roma aveva rigettato l’appello confermando la sentenza del Tribunale di Roma con conseguente conversione del contratto da tempo determinato a indeterminato.
La Corte territoriale aveva, infatti, ritenuto che il contratto non fosse rispondente ai requisiti di legge considerato che la realizzazione di programmi, anche informativi, costituisce attività tipica della società appellante, sicché la mera indicazione del tiolo del programma non può ritenersi in alcun modo idonea a chiarire perché si fosse resa necessaria la prestazione a tempo determinato della lavoratrice.
L’impresa radiotelevisiva ha, pertanto, proposto ricorso in Cassazione la quale ha ulteriormente confermato le precedenti pronunce, ribadendo nuovamente che il requisito della causale giustificativa non è soddisfatto dalla sola indicazione del programma e della stagione televisiva a cui sarà addetto il lavoratore poiché la realizzazione di programmi radiotelevisivi costituisce la normale attività imprenditoriale dalla datrice di lavoro.
Il requisito normativo della specificazione scritta della causale giustificativa dell’apposizione del termine (D.Lgs. n.368/2001 art.1) non può ritenersi osservato mediante tale generico riferimento.
Seppur il Giudice abbia riconosciuto la deroga al relativo contratto collettivo dei c.d. tetti per l’assunzione a tempo determinato per specifici spettacoli, pare evidente che non si sia tenuto conto che il comparto del cineaudiovisivo è regolato da dinamiche che sono del tutto differenti da qualsiasi altro settore industriale.
La sentenza in esame non pare tenere minimamente in considerazione il fatto che ogni prodotto audiovisivo è frutto della creatività originaria della idea e la cui realizzazione si concretizza nella specifica creazione di una serie di prodotti individuali, come fossero tutti prototipi.
Ciascuno di questi è realizzato da apposite troupes di specialisti che intervengono e sono organizzati solo ed esclusivamente proprio per quel prodotto. Il prodotto successivo sarà sempre e comunque differente da quello che l’ha preceduto e sarà realizzato con le migliori risorse per quel fine, che saranno differenti da quelle della troupe precedente. E ciò anche quando i due prodotti audiovisivi siano realizzati dalla stessa società che ha ad oggetto la produzione di prodotti cineaudiovisivi.
Realizzare un film (per il cinema, per la televisione, perle piattaforme, per la divulgazione) non è mai un prodotto in serie, da catena di montaggio.
E tale pronuncia pare voler disarticolare organizzativamente un comparto, tutto un comparto, fra i pochi che, ancora e nonostante la crisi dell’entertainment, possa raccogliere ancora apprezzamenti positivi.
Si pensi solo che una azienda che produce, in linea con il proprio oggetto sociale, due film annualmente, (dato che accomuna una amplissima serie di aziende) avrà la necessità di personale di troupe per solo una media di circa 5 settimane a film. In sostanza 10 settimane di lavoro contro le 52 annue.
Ma non solo: a seconda del prodotto cinematografico che sarà realizzato, sicuramente il personale di troupe impiegato, sarà in tutto od in parte differente. E rientra nella normalità che, finite le riprese di un film, ciascun lavoratore addetto possano essere contrattualizzato da altra società per la realizzazione di un altro prodotto.
A sostegno della ordinarietà del contratto a tempo determinato, concorrono almeno altri due fattori.
- Il primo: le case di produzione applicano normalmente due contratti collettivi; l’uno, il ccnl per i lavoratori del comparto cineaudiovisivo che regolamenta i rapporti a tempo indeterminato di colo che lavorano in modo trasversale per l’attività della società e non si occupano di un singolo prodotto cineaudiovisivo. Il cd. Personale di staff. L’altro, il ccnl per i lavoratori delle troupe che invece ha fra i propri capisaldi la realizzazione di prodotti cineaudiovisivi individuati specificamente.
- Il secondo: il sistema previdenziale (ex Enpals, oggi Inps) applicabile ai lavoratori delle troupe, prevede il raggiungimento del massimo contributivo annuo, non già al normale raggiungimento delle 52 settimane di contribuzione, ma “solo” di 120 giornate lavorative.
Questo comporta che anche il legislatore ha preso atto che la discontinuità della prestazione, e quindi i contratti a termine, sono la ordinarietà organizzativa del comparto della produzione cineaudiovisiva.
Pretendere di applicare, quindi, i medesimi criteri che giustificano la legittimità di un contratto a tempo determinato, invece in un comparto assolutamente atipico, come quello del cineaudiovisivo, non può essere minimamente condiviso, anche nella aziende più grosse ed importanti, che, comunque, realizzano più di un prodotto, ma tutti con la loro individualità e specificità non rapportabile ad altri prodotti.
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