LICENZIAMENTI COLLETTIVI GRANDI AZIENDE
LE REGOLE PER LE AZIENDE CON PIU’ DI 250 DIPENDENTI CHE INTENDANO PROCEDERE ALLA CHIUSURA DI REPARTI AUTONOMI, LICENZIANDO ALMENO 50 DIPENDENTI
Dalla notifica della comunicazione dell’avvio della procedura alle successive comunicazioni relative al piano organizzativo dei mesi successivi.
Le aziende con più di 250 dipendenti (come media dell’anno precedente, compresi apprendisti e dirigenti), che intendano procedere alla chiusura di reparti autonomi, licenziando almeno 50 dipendenti, dovranno:
- Notificare la comunicazione dell’avvio della procedura, almeno 90 giorni prima, indicante le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è prevista la chiusura, a:
- Sindacati
- Regioni interessate
- Ministero del Lavoro
- Ministero dello Sviluppo Economico
- ANPAL
2. Inviare a detti soggetti, nei successivi 60 giorni, un piano, della durata massima di 12 mesi, che preveda:
- le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionalie gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all’esodo. Tali azioni potranno essere cofinanziate dalle regioni nell’ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro;
- le azioni finalizzate alla rioccupazioneo all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;
- le prospettive di cessione dell’aziendao di rami d’azienda con finalità di continuazione dell’attività, anche mediante cessione dell’azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite;
- gli eventuali progetti di riconversionedel sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato;
- tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.
Qualora venga raggiunto un accordo sindacale e si proceda alla sottoscrizione del piano, per i licenziamenti collettivi avviati al termine del piano, il datore di lavoro verserà il ticket licenziamento ordinario.
In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale, invece, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di licenziamento di cui all’art. 2, comma 35, della legge n. 92/2012 aumentato del 50%.
SANZIONI:
Qualora non venga presentato il piano o qualora il piano non contenga gli elementi previsti oppure qualora non venga dato adempimento agli impegni assunti, anche relativamente ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di licenziamento, in misura pari al doppio.
Link utili ad altri nostri interventi recenti sul tema licenziamenti collettivi:
- LICENZIAMENTI COLLETTIVI: L’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE VA CONSOLIDANDOSI
- LICENZIAMENTO COLLETTIVO: PROCEDURA E CRITERI DI SCELTA PER L’AZIENDA | L’ENOLOGO RIVISTA UFFICIALE DI ASSOENOLOGI
- LICENZIAMENTO COLLETTIVO LIMITATO AD UNA UNITA’ PRODUTTIVA | DIRITTO.IT
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19.01.2022 – LICENZIAMENTI COLLETTIVI GRANDI AZIENDE © riproduzione riservata dello Studio GF LEGAL