LICENZIAMENTO COLLETTIVO: PROCEDURA E CRITERI DI SCELTA PER L’AZIENDA | L’ENOLOGO RIVISTA UFFICIALE DI ASSOENOLOGI
LICENZIAMENTO COLLETTIVO: PROCEDURA E CRITERI DI SCELTA PER L’AZIENDA| L’ENOLOGO RIVISTA UFFICIALE DI ASSOENOLOGI
L’imprenditore di poter procedere a licenziamenti collettivi, è chiamato a seguire una precisa ed inderogabile procedura.
Fondamentali i criteri di scelta delle risorse umane da esonerare dall’azienda, pena l’illegittimità dei licenziamenti collettivi con possibili contestazioni.
Per licenziamento collettivo più precisamente procedura di mobilità, si intende quella procedura con cui il datore di lavoro decide di risolvere più rapporti di lavoro contemporaneamente.
PROCEDURA PER LICENZIAMENTO COLLETTIVO E COMUNICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
I casi in cui può essere avviata una procedura di mobilità collettiva sono espressamente indicati negli articoli 4 e 24 della Legge 223/1991, vale a dire quando:
- Il datore di lavoro, ammesso al trattamento straordinario di integrazione salariale nei casi di crisi o ristrutturazione aziendale, non risulta più in grado di garantire il reimpiego delle risorse sottoposte alla misura dell’ammortizzatore sociale;
- Il datore di lavoro di un azienda con più di 15 dipendenti, decida di licenziare almeno 5 lavoratori, nell’arco di 120 giorni.
Nello specifico l’articolo 4 prevede che: l’imprenditore che voglia dare avvio al licenziamento collettivo debba, preliminarmente, darne comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, o in assenza alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché alle associazioni di categoria e alle autorità competenti e deve contenere:
- l’indicazione dei motivi che hanno determinato determinano la situazione di eccedenza;
- l’indicazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive, tali per cui l’imprenditore non ha altri mezzi alternativi al licenziamento collettivo;
- l’indicazione del numero e delle professionalità del personale eccedente e interessato dalla riduzione;
- l’indicazione delle tempistiche perviste per l’attuazione del programma di mobilità e delle misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale derivanti dal licenziamento collettivo;
- delle modalità di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.
I destinatari della comunicazione, entro sette giorni dal ricevimento della stessa, possono chiedere un incontro volto ad analizzare le motivazioni e le indicazioni dichiarate nella comunicazione e che hanno portato alla riduzione del personale.
I CRITERI DI SCELTA
La scelta dell’imprenditore circa le risorse da licenziare deve tenere conto di determinati parametri. In particolare, la Legge 223/1991 prevede che l’individuazione dei lavoratori da licenziare debba avvenire nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi nazionali o provinciali, oppure, in mancanza di espressa previsione in tal senso, nel rispetto dei seguenti criteri:
- carichi di famiglia, cioè la composizione del nucleo famigliare a carico del lavoratore;
- anzianità di servizio;
- esigenze tecnico produttive ed organizzative, che hanno portato all’ apertura della procedura di mobilità.
Riguardo i criteri da adottare per la scelta dei lavoratori coinvolti nella procedura di licenziamento collettivo, la giurisprudenza, nel corso degli anni è intervenuta spesso in materia, specificando, ad esempio, che l’onere della prova della applicazione dei criteri adottati e della loro correttezza debba ricadere esclusivamente sul datore di lavoro.
SANZIONI IN CASO DI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO
Il mancato rispetto dei criteri di scelta è una delle cause principali di illegittimità dei licenziamenti collettivi.
Le sanzioni per il datore di lavoro variano a seconda
- della data di assunzione dei lavoratori (è possibile che anche nell’ambito di una medesima procedura di licenziamento collettivo, a fronte di una pronuncia di illegittimità dello stesso, vi possono essere sanzioni diverse a seconda della data di assunzione dei lavoratori coinvolti, come stabilito anche da una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del marzo 2021).
- della comunicazione di avvio delle procedure di licenziamento
- della scelta dei criteri adottati dal datore di lavoro.
Estratto dall’articolo pubblicato su L’ENOLOGO ON LINE – la rivista ufficiale di Assoenologi
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