Con la risposta ad interpello n. 5/2017, il Ministero del Lavoro ha fornito la propria interpretazione dell'art. 47, co.4, D. Lgs. n. 81/2015, concernente le ipotesi di assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.

Con la Sentenza n. 131/2017, la Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, ha stabilito che nelle ipotesi di licenziamento collettivo, il datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di repechage nei confronti dei lavoratori in esubero, come, invece, accade nei casi di licenziamento individuale per motivi economici.La vicenda trae origine dall'impugnazione di un licenziamento intimato ad un lavoratore all'esito della procedura di licenziamento collettivo

Il Tribunale del Lavoro di Roma ha rinviato al giudizio della Corte Costituzionale il contratto a tutele crescenti previsto attraverso il c.d. Jobs Act per violazione di alcuni fondamentali articoli della Costituzione.Lo ha deciso il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Giulia Cosentino, nel disporre un'ordinanza del 26 luglio 2017, relativa a una causa promossa da una lavoratrice licenziata dopo pochi mesi dall'assunzione avvenuta formalmente nel maggio del 2015.

E' di rilevante interesse la sentenza n. 2284 del 2017, pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, lo scorso 8 settembre, con la quale è stata accertata la legittimità di un licenziamento a seguito di una contestazione disciplinare adottata a circa quattro/tre anni e mezzo di distanza dalla commissione dei singoli addebiti.A fondamento della ritenuta tempestività del licenziamento, il Giudice, ha osservato come per autorevole Giurisprudenza, in tema di procedimento disciplinare, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività della contesta

Con la Circolare n. 163/2017, l´INPS ha reso note le modalità applicative per fruire dello sgravio contributivo previsto dal decreto interministeriale del 12 settembre 2017. Si tratta di un beneficio stabilito a favore dei datori di lavoro che stipulino contratti collettivi aziendali, contenenti misure volte a favorire la conciliazione tra la vita lavorativa e le esigenze private dei lavoratori.

Tribunale di Grosseto, Sez. Lavoro, n. 203/2017 del 12/09/2017 Il datore di lavoro e le parti sociali, di concerto e in applicazione di quanto previsto dall'art. 8 D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, ossia dei requisiti soggettivi, oggettivi e finalistici ivi disciplinati, possono derogare alla normativa in materia di orario di lavoro.Tale deroga, se attuata nel rispetto della normativa, sarà pienamente legittima, ed opponibile nei confronti di tutti il l