Con la sentenza n. 22728 del 4 ottobre 2013, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha statuito l'assenza della responsabilità solidale per l'azienda committente in relazione ai crediti del lavoratore dipendente dell'azienda appaltatrice maturati in seguito alla fine del contratto d'appalto. La vicenda concerne un dipendente di azienda appaltatrice che dopo essere stato licenziato non aveva ottenuto dal datore di lavoro l'indennità di mancato preavviso e si era rivolto alla società appaltante per ottenere quanto dovuto in base a questo titolo.

E' interessante commentare la recente sentenza n. 303 del 2013 con la quale la I Sezione del TAR Marche è intervenuto in materia di accesso agli atti relativi a ispezioni sul luogo di lavoro. Nel caso specifico il ricorrente aveva domandato l'accesso alla documentazione amministrativa concernente il verbale unico di accertamento e notificazione notificatogli all'esito dell'attività ispettiva summenzionata.

Il 10 luglio u.s. a Milano presso l'Auditorium del Palazzo del Lavoro di GI Group si è tenuto il convegno sulle Prospettive e positività dell'arbitrato in materia di lavoro. Al convegno hanno preso parte in qualità di relatori, l'Avv. Mauro Rubino Sammartano, Presidente della Corte Arbitrale Europea di Starsburgo, l'Avv. Mario Fusani da anni impegnato come giuslavorista, la Professoressa Raffaella Muroni docente di Diritto Processuale Civile presso l'Università Cattolica di Milano, il Dott. Fabio Benigni, Segretario Nazionale UIL-UILCOM e il Dr. Davide Pat

Continuano a emergere elementi critici circa uno degli aspetti più controversi della Riforma Fornero, vale a dire quello legato alla figura del giudice che deve giudicare sulla eventuale fase di opposizione successivamente alla prima fase di accertamento sommario.

Per comprendere la portata della sentenza dell'11 aprile 2013 della Corte di Giustizia dell'UE deve essere fatta una breve premessa.La vicenda, riguarda un lavoratore che aveva concluso con Obiettivo Lavoro Spa tre contratti di lavoro a tempo determinato successivi, in forza dei quali era stato messo a disposizione delle Poste Italiane come portalettere al fine di provvedere alla sostituzione del personale assente addetto al servizio recapito presso la regione Campania.

In merito al tema relativo all'utilizzo dei collegi dei Probiviri nell'ambito associativo ho il piacere di condividere con te alcune riflessioni che sottopongo alla tua attenzione e che spero possano contribuire alla nostra Associazione. Prima di tutto, per definire l'ambito sul quale stiamo riflettendo è utile ricordare che i collegi dei probiviri furono creati sul modello francese e belga.