Conciliazione vita-lavoro: istruzioni per lo sgravio contributivo
Con la Circolare n. 163/2017, l´INPS ha reso note le modalità applicative per fruire dello sgravio contributivo previsto dal decreto interministeriale del 12 settembre 2017. Si tratta di un beneficio stabilito a favore dei datori di lavoro che stipulino contratti collettivi aziendali, contenenti misure volte a favorire la conciliazione tra la vita lavorativa e le esigenze private dei lavoratori.
Lo sgravio spetta per gli accordi sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018.
Gli istituti di conciliazione devono interessare almeno due aree di intervento fra quelle individuate dal decreto ed una di queste deve rientrare o nell´ambito della tutela alla genitorialità o nell´area di flessibilità organizzativa (es. banca ore; lavoro agile; part time).
La misura del beneficio non è predeterminata, ma sarà modulata in funzione del numero dei datori complessivamente ammessi e alla loro dimensione aziendale.
In ogni caso non potrà superare il 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dell´anno precedente la domanda, dichiarata dal datore di lavoro con riguardo ai lavoratori dipendenti.
Ciascun datore di lavoro potrà usufruirne una volta sola nel corso del biennio 2017-2018, indipendentemente dal numero di posizioni aperte presso l´INPS.
Per le risorse dell´anno 2017, ossia per i contratti depositati tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2017, le relative istanze potranno essere presentate sino al 15 novembre.
© riproduzione riservata dello Studio GF LEGAL STP
Lo sgravio spetta per gli accordi sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018.
Gli istituti di conciliazione devono interessare almeno due aree di intervento fra quelle individuate dal decreto ed una di queste deve rientrare o nell´ambito della tutela alla genitorialità o nell´area di flessibilità organizzativa (es. banca ore; lavoro agile; part time).
La misura del beneficio non è predeterminata, ma sarà modulata in funzione del numero dei datori complessivamente ammessi e alla loro dimensione aziendale.
In ogni caso non potrà superare il 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dell´anno precedente la domanda, dichiarata dal datore di lavoro con riguardo ai lavoratori dipendenti.
Ciascun datore di lavoro potrà usufruirne una volta sola nel corso del biennio 2017-2018, indipendentemente dal numero di posizioni aperte presso l´INPS.
Per le risorse dell´anno 2017, ossia per i contratti depositati tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2017, le relative istanze potranno essere presentate sino al 15 novembre.
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